Art. 48
[1](Art. 40, Legge 14 agosto 1862, n. 800)
[2]Ore debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purche' citati o intervenuti in giudizio.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva