Art. 49
[1](Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800).
[2]Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.
[3]L'agente puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva