Art. 54

[1](Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

[2]Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Corte puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art54 · fonte su Normattiva