Art. 50
[1](Art. 38, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinche' si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva