Art. 55
[1](Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1961, n. 1345
15La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che il limite di somma di cui al presente articolo e' elevato a L. 5.000.000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.
Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che il limite di somma di cui al presente articolo e' elevato ad euro 5000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti.
Testo vigente dal 3 dicembre 2005, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva