Art. 56

[1](Art. 90 - 8° comma - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401).

[2]Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'Intendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art56 · fonte su Normattiva