Art. 90
[1]Ammissione o diniego del rimborso
[2]L'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore al quale e' stata presentata la domanda dispone il rimborso, per ciascuna imposta, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultino gia' rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la dichiarazione che le quote ammesse a rimborso non sono state gia' rimborsate, e' trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio. Per le quote di cui non ritenga regolarmente documentata l'inesigibilita' l'ufficio o l'ente impositore annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare all'esattore, che puo' presentare deduzioni e documenti. L'intendente di finanza, se ritiene dovuto il rimborso, provvede direttamente ai sensi del successivo art. 91. In caso contrario trasmette il provvedimento motivato di rigetto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore, che lo notifica all'esattore. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva