Art. 61
I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi o sulle responsabilita' connesse, riguardanti Enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro trenta giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva