Art. 64
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[1](Art. 14 - 4° comma - e art. 15 - 1° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).
[2]Il ricorso non e' ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, ne' contro la liquidazione della indennita', per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 9 marzo 1972 · versione 0 su Normattiva