Art. 66
[1](Art. 34 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]La Corte, Sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali contemplati da leggi speciali, nonche' dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli Enti medesimi, sulle responsabilita' dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.
[3]Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva