Art. 70
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 46, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva