Art. 74
[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 74
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Testo vigente dal 7 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 74
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Testo vigente dal 7 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI DI FUNZIONARI PUBBLICI - POTERI DI PROMOVIMENTO ED ISTRUTTORI DEL PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI - RICHIESTA DI ATTI E DOCUMENTI IN POSSESSO DI AUTORITA' AMMINISTRATIVE - POSSIBILITA' ANCHE SE GLI ATTI SIANO STATI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEGLI ORGANI DI CONTROLLO - PRESUPPOSTI, CONDIZIONI E LIMITI PER L'ESERCIZIO DEL SUDDETTO POTERE.
Nell'ambito dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilita' per danno erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, "puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorita' amministrative", anche dopo che questi ultimi atti siano sottoposti all'esame degli organi di controllo; tale ampio potere deve, tuttavia, essere esercitato in presenza di fatti o notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attivita' del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attivita' di controllo generalizzata e permanente. - v. S. nn. 209/1994, 104/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' - ATTIVITA' ISTRUTTORIE DELLA PROCURA GENERALE - RICHIESTA DI ATTI E DOCUMENTI IN POSSESSO DI AUTORITA' AMMINISTRATIVE O GIUDIZIARIE - ESERCIZIO DI TALE POTERE NEI CONFRONTI DI ORGANI "COSTITUZIONALI", OVVERO IN RELAZIONE A FUNZIONI LEGISLATIVE (DA QUALUNQUE SOGGETTO ESERCITATE) - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE.
Ai sensi dell'art. 74 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il potere della Corte dei conti di richiedere documenti e informazioni utili ai fini istruttori del giudizio contabile, puo' essere esercitato nei confronti delle "autorita' amministrative e giudiziarie"; da tale potere sono pertanto esclusi non soltanto gli "organi costituzionali" - quali la Camera, il Senato, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale - ma anche (sul piano oggettivo ed in ragione della loro primarieta') le funzioni legislative, da qualunque altro organo o soggetto esercitate, nonche' le attivita' ad esse direttamente strumentali (attivita' ispettive, commissioni d'inchiesta, poteri di controllo politico, etc.). - Sulla primarieta' delle funzioni legislative (statali e regionali), v. anche S. n. 285/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art74 · fonte su Normattiva
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.