Art. 8
[1](Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati ne' collocati d'ufficio a riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
[3]La commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
[4]Il parere della commissione puo' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva