Art. 81
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[1](Art. 21 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]Alla eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 25 aprile 1933, provvedono rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari, ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 22 e 24, ed una Sezione speciale giurisdizionale composta di un presidente di Sezione e di quattro membri di cui due possono essere primi referendari o ferendari.
[3]Nel caso che la Sezione stessa debba funzionare suddivisa nel modo previsto dal 3° comune dell'art. 4 vi sara' aggiunto, con ordinanza del presidente della Corte, un congruo numero di consiglieri e di primi referendari o referendari.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva