Art. 82
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[1](Art. 3, Legge 7 aprile 1921. n. 547; articolo unico, R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906; art. 21 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]Sono sottoposti al riscontro di cui al precedente articolo:
- a)tutti i rendiconti amministrativi e le contabilita' di qualunque specie riferentisi alle gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;
- b)tutte le contabilita' delle gestioni per profughi e per danni di guerra:
- c)le contabilita' relative alle gestioni dei commissariati civili di Trieste, Trento e Zara e alle succesive gestioni di stralcio affidate con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353, alle Prefetture di Trieste, Trento e Zara, comprese le contabilita' delle spese eseguite da funzionari delegati.
[3]Le contabilita' di cui alle lettere b) e c) sono trasmesse direttamente alla Corte per il suo esclusivo controllo.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva