Art. 85
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[1](Articolo unico, R. D. 18 febbraio 1923, n. 424; art. 21 - 4° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 235).
[2]I ricorsi in materia di pensione di guerra sono decisi dalla Sezione speciale istituita con il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 424.
[3]La Sezione e' composta, con decreto presidenziale, di un presidente di sezione, di otto consiglieri e di sei primi referendari o referendari.
[4]Essa decide col numero di cinque votanti e puo' funzionare nel modo previsto dal terzo comma dell'art. 4. In tal caso il presidente della Corte, con sua ordinanza, puo' destinarvi, ove occorra, altri primi referendari o referendari oltre quelli permanentemente ad essa assegnati, ognuno dei quali, in sostituzione di uno dei primi referendari o referendari appartenenti normalmente alla Sezione, ha voto deliberativo soltanto nei ricorsi dei quali e' relatore.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 13 settembre 1941 · versione 0 su Normattiva