Art. 89
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →
[2]I conti consuntivi della Provincia di Roma a tutto l'esercizio 1921 incluso e quelli della soppressa Provincia di Caserta a tutto il 30 giugno 1927 sono sottoposti al giudizio della competente Sezione speciale e, in caso di appello, ne giudica la Corte a Sezioni riunite.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva