Art. 89

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[1](Art. 9, R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; art. 2, R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 83 art. 420, R. D. 3 marzo 1934, n. 383).

[2]I conti consuntivi della Provincia di Roma a tutto l'esercizio 1921 incluso e quelli della soppressa Provincia di Caserta a tutto il 30 giugno 1927 sono sottoposti al giudizio della competente Sezione speciale e, in caso di appello, ne giudica la Corte a Sezioni riunite.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art89 · fonte su Normattiva