Art. 90
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Il termine di un anno stabilito dall'art. 75 decorre per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, salvo che i giudizi stessi non debbano ritenersi abbandonati prima della scadenza del termine predetto in base alle disposizioni finora vigenti.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva