Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 31 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvede alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell'Amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte stessa su tale materia.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva