Art. 96

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[1](Art. 31 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvede alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell'Amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte stessa su tale materia.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art96 · fonte su Normattiva