Art. 98
[1](Art. 50 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio e a quanto altro sia necessario per l'esecuzione del presente testo unico.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva