Art. 108
Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1. Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonche' le modalita' per la consegna dei beni stessi. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2
16La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva