Art. 115
[1]Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
[2]Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva