Art. 18
La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province e' obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. 16 Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2
16La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva