Art. 27
L'attivita' del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano. ((Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri)). Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.
Testo vigente dal 15 dicembre 2017, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva