Art. 28
I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. ((L'ufficio di consigliere provinciale e regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva