Art. 28

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. ((L'ufficio di consigliere provinciale e regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo)).

Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art28 · fonte su Normattiva