Art. 29
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I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva