Art. 33
Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali. Lo scioglimento e' disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva