Art. 35
Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale puo' emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal ((Presidente della Regione)) al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva