Art. 36
La giunta regionale e' composta del Presidente ((della Regione, che la presiede)), di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti. Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. ((Al gruppo linguistico ladino e' garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale)). Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva