Art. 38
Il ((Presidente della Regione)) o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva