Art. 52
Il ((Presidente della Provincia)) ha la rappresentanza della provincia. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni. Il ((Presidente della Provincia)) determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva