Art. 59
Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva