Art. 62
Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. 16 Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente. Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente e' ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2
16La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva