Art. 7
Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva