Art. 74
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((1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2010 al 23 giugno 2026 · versione 5 su Normattiva