Art. 87
Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi: 16
- 1)coordinare, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 16
- 2)vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;16
- 3)compiere gli atti gia' demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato. 16 Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2
16La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva