Art. 91
I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici. 16 La meta' dei componenti la sezione e' nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano. Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente e' nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio; con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al Presidente della sezione e' dato voto determinante in caso di parita' di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2
16La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva