Art. 95
La vigilanza sugli uffici di conciliazione e' esercitata dalle giunte provinciali.
Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La vigilanza sugli uffici di conciliazione e' esercitata dalle giunte provinciali.
Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 80
La vigilanza sugli uffici di conciliazione e' esercitata dalle Giunte provinciali.…
Art. 79
… dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario. L'autorizzazione all'esercizio…
Art. 76
Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi: 1) coordinare, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni …
Art. 619 — Provincia di Bolzano
… scuola materna e di istruzione elementare, media, secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate…
Art. 44
… seguente: "Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi: 1) coordinare, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni…
Art. 41
L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta e' disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Regione, in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art95 · fonte su Normattiva