Art. 99
Nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto e' prevista la redazione bilingue.
Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva