Art. 19(L) Conservazione dei documenti

I documenti prodotti restano in deposito presso la direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L). Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilita' dei pagamenti, la direzione ha facolta' di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art19 · fonte su Normattiva