Art. 19
(L) Conservazione dei documenti
I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L). Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilita' dei pagamenti, la Direzione ha facolta' di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva