Art. 4
(L). Strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva