Art. 40(R) Oggetto delle operazioni di separazione cedolare

Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R). L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione puo' avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di separazione cedolare. (R). Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (R). Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali puo' essere effettuata l'operazione di separazione cedolare, e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione e' effettuabile nonche' l'ammontare complessivo massimo dei titoli che puo' formarne oggetto. (R).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art40 · fonte su Normattiva