Art. 41 — (R) Modalita' delle operazioni
Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R). Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva