Art. 49(R) Adempimento a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati

Nel caso in cui i titoli acquistati appartengano ad emissioni sul mercato interno, la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla Monte Titoli S.p.a per l'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e comunica alla Direzione gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in valori nominali, interessi ed eventuali costi. (R). Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procedono tempestivamente a comunicare alla Direzione l'ammontare e le eventuali serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, la Direzione provvede al rilascio di un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato. (R). 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

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La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".

Testo vigente dal 1 gennaio 2015, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art49 · fonte su Normattiva