Art. 69
(L) Opposizione su iscrizioni nominative
Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di:
- a)smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
- b)controversia sul diritto a succedere;
- c)fallimento del titolare;
- d)controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L). L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L). La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva