Art. 77 — (L) Pubblicazioni
Le pubblicazioni di cui all'articolo 70 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva