Art. 464 c.nav. — Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore
[1]L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco rilasciato al caricatore puo' essere al portatore, all'ordine o nominativo.
[2]Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi.
[3]Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non e' richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva