Art. 464 c.nav.Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore

[1]L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco rilasciato al caricatore puo' essere al portatore, all'ordine o nominativo.

[2]Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi.

[3]Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non e' richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art464 · fonte su Normattiva