Art. 78(L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli

E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L). Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L). Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art78 · fonte su Normattiva